Onorevoli Colleghi! - L'intento della presente proposta di legge è quello di adeguare, migliorandola, la normativa relativa ai centralinisti telefonici prevista dalla legge 29 marzo 1985, n. 113. Va preliminarmente rilevato che la legge 12 marzo 1999, n. 68, che ha modificato le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili, all'articolo 1, comma 3, ha salvaguardato e confermato la legge 29 marzo 1985, n. 113, per cui le relative norme restano al di fuori della normativa generale secondo il principio che «la legge speciale deroga la legge generale»; tale esclusione della legge generale, inoltre, consente tutte le modificazioni ed i miglioramenti di quella speciale senza intaccare le norme generali.
      L'opportunità della presente proposta di legge sorge da alcune circostanze di fatto che rendono inapplicabile o di difficile applicazione la legge 29 marzo 1985, n. 113.
      In primo luogo, le modificazioni tecniche delle centrali telefoniche intervenute dal 1985 ad oggi, come la concreta possibilità di intervento della SIP, oggi non più esistente, ed il sistema di concorrenza tra i gestori per disciplinare in modo adeguato ed uniforme il controllo e l'applicazione delle nuove tecnologie, oppure l'abbandono dei cosiddetti «segnalatori tattili» per i privi della vista sostituiti da altri sistemi elettronici.
      In secondo luogo, il forte calo dei posti di operatore a disposizione dei privi della vista, dovuto al fatto che le suddette modificazioni tecniche hanno trasformato i centralini telefonici da strutture di collegamento e smistamento a centri di collegamento automatico. Si consideri poi che ancor oggi non esistono per i soggetti privi della vista altri sbocchi lavorativi consistenti; il centralinismo occupava fino a qualche anno fa più di 10.000 privi della vista, oggi ridotti alla metà; anche gli altri

 

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lavori e professioni, come l'insegnamento o la masso-fisioterapia, sono fortemente diminuiti, nè alcune altre professioni più impegnative sono sufficienti per garantire un posto di lavoro a quei non vedenti che non vogliono o non sono in grado di sceglierle; anche alcuni benefìci previsti dalla legge 29 marzo 1985, n. 113, non sono più conformi o di facile applicazione; da ultimo, le possibilità di collocamento per i privi della vista, mediante la legge 12 marzo 1999, n. 68, non sono tali da garantire un collocamento diffuso dei privi della vista.
      Tutto ciò considerato, la necessità di una riforma della legge 29 marzo 1985, n. 113, si rende inevitabile.
      Esaminando le varie parti della proposta di legge si nota innanzitutto che la professione di centralinista telefonico è stata modificata in quella di centralinista telefonico e operatore della comunicazione privo della vista; ciò comporta che i privi della vista devono superare un esame alla fine di un corso di formazione organizzato da enti pubblici o privati secondo un programma predisposto, con alcune materie obbligatorie, quali la telefonia, l'uso del computer e di INTERNET, l'inglese, l'organizzazione aziendale; la commissione d'esame è formata dai docenti del corso con la partecipazione di un presidente nominato dalla regione.
      La novità più importante concerne l'obbligo di assunzione, che scatta quando vi sia almeno un posto di operatore non più in un semplice centralino telefonico, ma anche in un qualunque ufficio informazioni o numero verde che abbia determinati requisiti, come due linee telefoniche esterne se si tratta di un ente pubblico, quattro linee esterne se si tratta di una azienda privata. Viene ribadito l'obbligo di assunzione del 51 per cento di privi della vista quando vi sia più di un posto di operatore: il che comporta che quando vi è un solo posto, questo spetta ad un privo della vista; se ve ne sono due, spetta un posto ad un privo di vista, se ve ne sono tre, due spettano ai privi della vista, se ve ne sono quattro, tre spettano ai privi della vista.
      Le spese per i corsi sono poste a carico delle regioni, come i costi per l'adattamento dei posti di operatore. Naturalmente i privi della vista che finora hanno ottenuto il diploma di centralinista telefonico ai sensi della legge 29 marzo 1985, n. 113, possono continuare ad essere assunti o a lavorare come centralinisti sulla base della stessa legge, mentre coloro che sono stati assunti come centralinisti possono partecipare a corsi di formazione interni od esterni per il conseguimento del diploma di centralinista telefonico e operatore telefonico.
      Ai centralinisti telefonici e operatori della comunicazione spettano alcuni benefìci quali il collocamento in un livello pari a quello di ex impiegato di concetto; anche a coloro che sono stati assunti come centralinisti telefonici e che conseguono mediante un corso interno il titolo di centralinista telefonico e operatore della comunicazione spetta l'avanzamento di un livello rispetto a quello che ricoprono; in ogni caso hanno diritto alla progressione di carriera senza limitazioni e non perdono i benefìci previsti dalla presente proposta di legge anche se cambiano mansione.
      Al fine di rendere più semplice l'applicazione dell'attuale indennità di mansione è concessa una detrazione d'imposta totale pari a 3.000 euro annui; inoltre resta confermato il riconoscimento ai fini contributivi di quattro mesi per ogni anno di lavoro. Molti altri adattamenti minori concernono gli albi e gli obblighi di segnalazione dei datori di lavoro e le sanzioni per gli inadempimenti.
      Una importante disposizione che viene introdotta con la presente proposta di legge riguarda gli ipovedenti medi che secondo la legge 3 aprile 2001, n. 138, sono i minorati visivi che hanno un residuo visivo pari a due decimi; a questi disabili spettano i medesimi diritti dei privi della vista, ma soltanto qualora abbiano conseguito il diploma di centralinista telefonico previsto per i privi della vista e questi ultimi non siano disponibili per ricoprire i posti in oggetto.
 

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